Come negli anni scorsi, un’ordinanza firmata dalla sindaca Francesca Marchetti vieta nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti della notte di capodanno, in particolare dalle ore 19 del 31 dicembre fino alle ore 7 del 1° gennaio (ordinanza n. 119/2024). Un provvedimento che ha la finalità di garantire la pubblica sicurezza e incolumità, e limitare il più possibile rumori molesti, causa di forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali.
«E’ sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con lo scoppio di petardi, botti, mortaretti e similari, nonché di fuochi ed artifici in libera vendita – si sottolinea nell’ordinanza -; ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia natura e gravità; tale pratica, anche a causa del volume di forza esplodente che viene liberata nella contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall’uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre agli effetti traumatici agli animali d’affezione a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano; il lancio di petardi e similari può determinare anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, ecc.».
L’ordinanza precisa che, negli orari indicati e su tutto il territorio comunale, è vietato l’utilizzo di fuochi di artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto gli articoli pirotecnici a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2 (di cui al D.Lgs. N.123 del 29 Luglio 2015, di recepimento della Direttiva Europea 2013/29/UE), da utilizzarsi esclusivamente su aree private. Inoltre è vietato effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.
Il Servizio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di far osservare l’ordinanza, con l’applicazione delle sanzioni amministrative previste da regolamenti e normative.
Una seconda ordinanza, sempre per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ordina dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 6 del 1° gennaio «a chiunque in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di non vendere da asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro» e vieta «su aree pubbliche, nel periodo succitato, il consumo di bevande in bottiglie, recipienti e contenitori di vetro» (ordinanza n. 120/2024)