Attestazione di soggiorno permanente di cittadino comunitario

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Rilascio dell'attestato permanente

A chi è rivolto

È rivolto ai cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale e che acquisiscono il diritto di soggiorno permanente,  per sé e per gli eventuali figli minori.

Come fare

Occorre dimostrare con documentazione  il possesso dei requisiti richiesti dall'art 14 del D. Lgs n. 30/2007 per la durata di 5 anni (Direttiva 2004/38/CE → D.Lgs 30/2007).

La richiesta presentata o inviata per raccomandata, per fax o per via telematica.    

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con  firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante.
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del dichiarante sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Cosa serve

Documento di identificazione del richiedente (passaporto o carta di identità) in corso di validità.
Attestato di iscrizione anagrafica o ex permesso di soggiorno se posseduti.

Cosa si ottiene

I cittadini dell'Unione europea, con i requisiti sopra elencati, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente,  per sé e per gli eventuali figli minori.

Tempi e scadenze

30 giorni dalla presentazione della richiesta e consegna di tutti i documenti occorrenti

Costi

2 marche da bollo da 16 euro cadauna (una da apporre sulla domanda e una sul certificato)

Accedi al servizio

Ufficio Servizi Anagrafici, Elettorali, Statistici e Censimenti

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Normativa vigente
Direttiva 2004/38/CE → D.Lgs 30/2007
D.Lgs 32/2008
D.L. 23.6.2011 n. 89 – convertito in L. 129/2011

Informazioni aggiuntive
La validità dell'attestato di soggiorno permanente è a tempo indeterminato alle condizioni di cui all'art. 14  del D. Lgs 30/2007.
il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954110
Telefono: +39 051 6954100

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Servizi Anagrafici, Elettorali, Statistici e Censimenti

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 15:26

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