Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Verde, è necessario dare comunicazione all'ufficio Ambiente dell'abbattimento (o del trapianto) degli alberi in proprietà privata o su area pubblica non di proprietà comunale se:
- hanno una circonferenza del fusto, misurata a 1,30 m di altezza dal colletto, superiore a 90 cm
- per gli alberi costituiti da più tronchi: se almeno uno di essi presenta una circonferenza di 75 cm misurata a 1,30 m di altezza dal colletto.
Gli abbattimenti di cui sopra sono possibili nei casi di seguito elencati:
a) esemplari morti o in avanzato stato di deperimento;
b) eccessiva densità di impianto e/o insufficienti spazi di sviluppo vitale per la
pianta;
c) stabilità compromessa documentata obbligatoriamente da perizia firmata da
tecnico abilitato iscritto regolarmente al proprio albo (agronomo, forestale,
perito agrario, agrotecnico);
d) pubblica utilità;
e) danni a cose nei casi in cui l'integrità del manufatto non possa essere garantita
preservando le esigenze biologiche della pianta documentati da perizia di
tecnico abilitato iscritto regolarmente al proprio albo (architetto, ingegnere ,
geometra, perito edile o altro);
f) a seguito di sentenze giudiziarie o in ottemperanza a dispositivi di legge (è
obbligatorio allegare la sentenza o il dispositivo di legge di riferimento);
g) in caso di progetti di riqualificazione del verde (è obbligatoria la presentazione
del progetto corredato dai tempi previsti di esecuzione);
h) in caso di emergenza per gravi danni subiti in seguito a cause naturali, (vento,
neve) o antropiche (incidenti stradali, incendi). In questi casi l'esecuzione
dell'intervento potrà essere anticipato via e-mail, via fax o telefonicamente
all'ufficio comunale competente al verde e potrà essere eseguito
immediatamente.