Il cittadino, prima di espatriare, rendere tale dichiarazione allo Sportello Dedicato Anagrafe del Comune. La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR), in tal caso, decorre dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e sarà effettuata entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione stessa. Con la compilazione della dichiarazione, è corretto che il cittadino comunitario riconsegni l'attestato di iscrizione anagrafica. Se L'Ufficio Anagrafe verrà a conoscenza dell'avvenuta emigrazione all'estero senza che sia stata effettuata dall'interessato la dichiarazione di emigrazione, sarà avviato, o su segnalazione di parte o d'ufficio, il procedimento di cancellazione per irreperibilità. Se l'interessato rientra in Italia prima che sia stata effettuata la cancellazione per irreperibilità, lo stesso può continuare a dimostrare l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs 30/2007 mediante l'attestato di iscrizione anagrafica in suo possesso.