Accertamento di compatibilità paesaggistica

  • Servizio attivo

Domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica

A chi è rivolto

Ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili o delle aree interessate dagli interventi in materia di edilizia.

Descrizione

Per i seguenti lavori, secondo le procedure di cui al 5° comma dell'Art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi  presenta allo Sportello Unico Edilizia, apposita domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta:
a) lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi,
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
c) per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 380/2001.

Come fare

Predisporre la domanda utilizzando l'apposita modulistica.

Cosa serve

La compilazione e l'inoltro della modulistica allegata al presente servizio.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione ai lavori edili e all'utilizzo dei materiali dichiarati.

Tempi e scadenze

Il procedimento deve concludersi con un provvedimento entro il termine perentorio di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza  salvo sospensione dei termini per richiesta integrazioni.

La procedura prevede:
La verifica che l'intervento ricada tra quelli previsti dall'art. 167, commi 4 e 5 e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 42/2004.. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o non conforme alle disposizioni vigenti vengono richieste eventuali integrazioni con sospensione dei termini che riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Viene richiesto il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio e viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza al fine di acquisire il parere vincolante, da rendersi entro 90 giorni dalla data di arrivo della documentazione presso la stessa.
Nel caso di parere positivo della Soprintendenza, verrà emesso l'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica ed il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Nel caso di rigetto dell'istanza a seguito di parere negativo della Soprintendenza, si applica la sanzione demolitoria con l'obbligo della rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore.

Costi

Ai sensi dell'art. 167, comma 5°, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii., sanzione pecuniaria equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.
Modalità di pagamento:
https://portale-castel-san-pietro-terme.entranext.it

Accedi al servizio

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954169
Telefono: +39 051 6954131
Telefono: +39 051 6954149

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Documenti

Richiesta di compatibilità paesaggistica

Modulo per la richiesta di compatibilità paesaggistica

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 15:20

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri