L'attività di estetica, ai sensi della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - "Disciplina dell'attività di estetista", comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti, nonché l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo esclusivo, o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti.
L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico (si veda l'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1) e con l'applicazione dei prodotti cosmetici (si veda la definizione della Legge 11.10.1986, n. 713).
Sono escluse dall'attività di estetica tutte le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.
Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista rientrano anche:
- i centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- le attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;
- le attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”;
- i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco;
- la mansione di onicotecnico.
Non rientrano nell'attività di estetista i trattamenti che implicano:
- prestazioni di carattere medicocurativo-sanitario, l'attività di massaggiatore sportivo, le attività motorie e l'attività di naturopata del benessere, l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, le attività di grotte di sale, fish therapy;
- saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive.
Non è ammesso l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
Le procedure presenti sulla piattaforma regionale Accesso Unitario sono le seguenti:
Avvio attività/subentro- Segnalare l'inizio dell'attività per l'esercizio di estetista (compreso AFFITTO DI POLTRONA);
- Subentrare nell'attività di estetista con modifiche strutturali;
- Subentrare nell'attività di estetista senza modifiche;
- Segnalare l'inizio attività per l'esercizio di estetista presso palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, o comunque presso esercizi in cui si svolgono attività diverse da quelle oggetto della presente segnalazione;
Gestione attività- Variare: forma giuridica, legale rappresentante, ragione sociale, direttore tecnico, attrezzature, numero addetti in attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Sospensione temporanea (oltre 30 giorni) dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Trasferire i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Comunicare la prosecuzione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing dopo la sospensione superiore a 6 mesi;
- Modificare i locali per l'esercizio di acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
Cessazione- Cessare attività acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico, tatuatore e piercing;
- Cessare attività di direttore tecnico in acconciatore, barbiere, estetista, onicotecnico;