La legge regionale 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” disciplina le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
La succitata legge disciplina anche il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia (1)
In particolare:
- negozi di vendita di animali;
- pensioni per animali (stagionali/ad orari);
- attività di toelettatura (fissa/mobile);
- addestramento (con campo/senza campo);
- allevamento;
- dog-sitter;
- mostra con vendita di animali.
Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti dall'uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari.
Sono inoltre compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali che operano interventi assistiti (2), gli animali da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione.
Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici e/o la produzione di 10 o più cuccioli l'anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitate a fini di lucro.
I proprietari o detentori di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro e quindi non soggetti ad autorizzazione comunale, saranno comunque oggetto da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente delle opportune attività di vigilanza. (Delibera di Giunta regionale 394/2006)
L'apertura di attività economiche riguardanti tutti gli animali da affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune presso il quale l'attività ha sede.