Benessere animale - Attività economiche che riguardano animali da compagnia

  • Servizio attivo

Modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia

A chi è rivolto

A chi possiede un animale, al commercio e all'allevamento degli animali da compagnia, a chi svolge spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense e a chi gestisce popolazioni di sinantropi.

Descrizione

La legge regionale 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” disciplina le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.
La succitata legge disciplina anche il procedimento di apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia (1)

In particolare:

  • negozi di vendita di animali;
  • pensioni per animali (stagionali/ad orari);
  • attività di toelettatura (fissa/mobile);
  • addestramento (con campo/senza campo);
  • allevamento;
  • dog-sitter;
  • mostra con vendita di animali.
Per animali da compagnia si intendono gli animali tenuti dall'uomo per compagnia od affezione senza fini produttivi o alimentari.
Sono inoltre compresi nella definizione gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali che operano interventi assistiti (2), gli animali da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione.
Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Per attività di allevamento di cani e gatti, si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a 3 fattrici e/o la produzione di 10 o più cuccioli l'anno. Quando si tratta di altre specie di animali da compagnia, per attività di allevamento, si intende esclusivamente quella esercitate a fini di lucro.

I proprietari o detentori di allevamenti amatoriali, non a fini di lucro e quindi non soggetti ad autorizzazione comunale, saranno comunque oggetto da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL territorialmente competente delle opportune attività di vigilanza. (Delibera di Giunta regionale 394/2006)

L'apertura di attività economiche riguardanti tutti gli animali da affezione, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività al SUAP del Comune presso il quale l'attività ha sede.

Come fare

La segnalazione, che consente l'immediato inizio dell'attività, deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti.

L'allevatore per cani, gatti e furetti deve identificarli/registrarli presso l'anagrafe regionale animali da affezione entro il 2° mese di vita. Il negoziante deve registrare cani, gatti e furetti prima della loro cessione e all'atto della vendita deve rilasciare un documento di cessione, con tutti i dati del proprietario.

Le procedure presenti e da attivare tramite piattaforma regionale Accesso Unitario sono le seguenti:

Avvio attività
- Aprire un'attività per strutture di commercio, pensione, toelettatura, allevamento e addestramento di animali da compagnia;
- Subentrare nell'attività di vendita, pensione, toelettatura, addestramento, allevamento di animali da compagnia;

Gestione attività
- Ampliare o rinunciare all'attività di vendita, pensione, toelettatura, addestramento, allevamento di animali da compagnia;

Cessazione
- Cessare l'attività per strutture di commercio, pensione, toelettatutra, allevamento e addestramento di animali da compagnia;

Le altre attività potranno essere avviate tramite PEC suap@pec.cspietro.it:
per l'attività di toelettatura itinerante presso il domicilio del privato potrà essere utilizzato il modulo in calce.

Note:
(1) Non sono soggette al procedimento di tutela del benessere animale di cui all'art. 5 della legge regionale 5/2005 le strutture veterinarie pubbliche e private.
(2) Le attività di pet-therapy, riabilitazione e didattiche che coinvolgono gli animali, non sono disciplinate dalla L.R. 5/2005. Per la loro disciplina è necessario quindi fare riferimento alle nuove disposizioni ministeriali, vedi Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy - 6 febbraio 2003 e DGR 679/2015 del 8 giugno 2015 - Recepimento delle Linee Guida Nazionali per gli interventi Assistiti con gli animali (IAA)

Cosa serve

Requisiti soggettivi:
Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della segnalazione, e in particolare essere in grado di dichiarare legittimamente la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del d.lgs 159/2011 e se si esercita l'attività di commercio è necessario essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1;
Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti in possesso di adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
Il responsabile dell'assistenza degli animali deve essere in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta tramite la partecipazione di un corso di formazione professionale riconosciuto.

Requisiti oggettivi:
I locali devono essere idonei ai sensi della normativa regionale e rispettosi delle altre regole in materia di igiene, sicurezza - in particolare le dimensioni dei locali e le strutture che ospitano gli animali devono essere conformi ai minimi indicati della Regione con la delibera di Giunta regionale n. 394/2006, così come modificata dalla delibera di Giunta regionale n. 647/2007:

  • non comunicare direttamente con locali di abitazione o locali adibiti ad attività diverse dalla commercializzazione di alimenti o articoli per animali, vendita di animali;
  • essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
  • possedere una specifica area di dimensioni proporzionate alle attività autorizzate, dotata di idonee attrezzature per la pulizia e la disinfezione delle gabbie, delle vasche, degli alimentatori, degli abbeveratoi e di tutto il materiale utilizzato per gli animali, potenzialmente contaminati con agenti patogeni;
  • nel caso sia necessario preparare alimenti, possedere una specifica area;
  • essere dotati, se necessario, di adeguato armadio frigorifero per la conservazione di alimenti deperibili da utilizzare per l'alimentazione degli animali;
  • essere mantenuti sempre puliti e ventilati e, se necessario, provvisti di idonei aspiratori;
  • possedere pareti di colore chiaro, impermeabili, lavabili e disinfettabili fino alla altezza minima di metri 2;
  • possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfettabili;
  • essere dotati di idonei locali o strutture, funzionali alle tipologie e proporzionali al numero di animali ospitati, per l'isolamento e la cura degli eventuali soggetti malati;
  • essere provvisti di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti che devono essere svuotati giornalmente e disinfettati periodicamente;
  • essere provvisti di apposita cella o armadio frigorifero ove collocare gli animali morti; in alternativa il titolare deve adottare specifiche procedure di smaltimento tempestivo;
  • essere provvisti, unicamente per gli esercizi che importano animali acquatici esotici, di un adeguato sistema di disinfezione delle acque, tale da impedire la diffusione di eventuali agenti patogeni; il sistema deve essere riconosciuto idoneo dal Servizio Veterinario competente al momento dell'autorizzazione.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione all'apertura di attività economiche che riguardano animali da compagnia

Tempi e scadenze

Tempi non specificati

Accedi al servizio

Per avviare le procedure utilizza la piattaforma regionale Accesso Unitario:

Accesso Unitario

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Il titolare delle attività sopra indicate (ad esclusione dell'attività di toelettatura) esercitate per cani, gatti e furetti, è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui devono essere annotate la loro provenienza e la loro destinazione.

In caso di commercio, allevamento e/o pensione per animali, il titolare deve inoltre tenere un registro degli interventi sanitari effettuati, controfirmati dal medico veterinario responsabile o di riferimento della struttura.

Il venditore di animali da compagnia deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto.

È vietato:
vendere o concedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità genitoriale.
offrire in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli gli animali, sia cuccioli che adulti.
Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

Gli allevamenti a fini di lucro, le attività di importazione e scambio commerciale da paesi UE, le pensioni, i commercianti di animali d'affezione diversi da quelli provenienti da paesi UE e i centri di addestramento devono assicurare la salute e il benessere degli animali attraverso un rapporto formalizzato e condiviso con uno o più veterinari, esperti nella tipologia degli animali ospitati.

Gli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio in base alla L.R. n. 27/2000 devono iscrivere i cani all'anagrafe canina del Comune, ove ha sede l'allevamento, entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne vengano in possesso e prima di qualsiasi movimentazione, rilasciare all'acquirente regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane e dei suoi dati identificativi e segnalare le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti, entro 7 giorni dall'avvenuta cessione.

Struttura molto interessante da prendere in esame è il Dog parking, struttura fissa attrezzata nella quale il dog sitter può portare il cane. Questa struttura è soggetta a SCIA (troverete informazioni più dettagliate nella scheda allegata in calce).

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ambito sanitario veterinario occorre far riferimento Azienda U.S.L. di Imola - Dipartimento di Sanità Pubblica, oltre all'Ufficio di Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria del Comune di Castel San Pietro Terme.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954149
Telefono: +39 051 6954169

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Documenti

Ultimo aggiornamento: 20/03/2024, 15:26

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