Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari

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Chi fornisce ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide deve comunicare l’ospitalità alle Autorità locali

A chi è rivolto

A tutti i cittadini residenti a Castel San Pietro Terme che vogliano dare alloggio ad un cittadino straniero extracomunitario o apolide, oppure che cedano allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani posti nel territorio del Comune.

Descrizione

L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, fornisce ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, deve comunicare l’ospitalità alle Autorità locali dopo il suo arrivo.

La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano

Come fare

La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa (unitamente a copia dei documenti di riconoscimento) con una delle seguenti modalità:

Cosa serve

Modulo correttamente compilato (vedi sezione "Documenti" di questa pagina) e fotocopia dei documenti di riconoscimento dei cittadini ospitante e ospitato.

Cosa si ottiene

Regolare diritto di potere alloggiare in un locale di proprietà non personale.

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere presentata entro 48 h dal momento in cui viene dato alloggio al cittadino extracomunitario.

Costi

Non è previsto alcun costo a carico dell'utente

Accedi al servizio

Ufficio Sportello al Cittadino

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Le violazioni sono accertate dagli organi di polizia giudiziaria o dai vigili urbani del Comune in cui si trova l'immobile.

Strumenti di tutela dell'interessato
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato

Sanzioni
L'omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente:
- da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario);
- da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.12 D.L. 191 del 21/03/1978 (comunicazione cessione fabbricati).

Normativa di riferimento
Art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978 convertito in L. 191 del 18/05/1978
Art. 7 D.Lgs. 286 del 25/07/1998 e successive modifiche
D.Lgs. 23 del 14/03/2011
D.L. 70 del 13/05/2011 convertito in L. 106 del 12/07/2011
D.L. 79 del 20/06/2012

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo
Ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente Area Servizi Amministrativi o al Segretario generale.

Link utili
Polizia di Stato
Questura di Bologna

Condizioni di servizio

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Sportello al Cittadino

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Documenti

Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari

Modulo necessario alla dichiarazione di ospitalità

Ultimo aggiornamento: 12/04/2024, 11:56

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