L’articolo 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 stabilisce che chiunque, a qualsiasi titolo, fornisce ospitalità o alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide, anche se parente o affine, deve comunicare l’ospitalità alle Autorità locali dopo il suo arrivo.
La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano