L'apertura di nuovi impianti sia tradali che ad uso privato, il trasferimento, la modifica mediante variazione del numero di carburanti erogati e la ristrutturazione totale, sono soggetti ad autorizzazione.
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, del collaudo da parte dell'apposita Commissione.
La variazione del numero di colonnine con prodotti già erogati è effettuata tramite semplice comunicazione. La sostituzione o il cambio di destinazione dei serbatoi nonché la variazione del numero o della capacità di stoccaggio, è altresì asseverata da tecnico abilitato che ne attesta la corretta realizzazione.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Delibera n. 355/2002 e s.m.i, è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.
(Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio.)
All’interno degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è sempre consentito:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali e delle norme urbanistiche edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei requisiti di onorabilità e professionali;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, tenuto conto delle disposizioni della legge n. 1293/1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti costruzione o mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.