Distributori carburante

  • Servizio attivo

Attività di distribuzione carburante per autotrazione sia in impianti stradali che ad uso privato

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A chi è rivolto

A gestori e proprietari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

Descrizione

L'apertura di nuovi impianti sia tradali che ad uso privato, il trasferimento, la modifica mediante variazione del numero di carburanti erogati e la ristrutturazione totale, sono soggetti ad autorizzazione.
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione, su richiesta dell'interessato, del collaudo da parte dell'apposita Commissione.
 
La variazione del numero di colonnine con prodotti già erogati è effettuata tramite semplice comunicazione. La sostituzione o il cambio di destinazione dei serbatoi nonché la variazione del numero o della capacità di stoccaggio, è altresì asseverata da tecnico abilitato che ne attesta la corretta realizzazione.
Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e ambientali. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al punto 2.2, comma 1, punti d), e), g), h), j), Delibera n. 355/2002 e s.m.i, è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

(Per impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità ubicate all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al rifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio.)

All’interno degli impianti stradali di distribuzione di carburanti è sempre consentito:
   a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali e delle norme urbanistiche edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei requisiti di onorabilità e professionali;
   b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, tenuto conto delle disposizioni della legge n. 1293/1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti costruzione o mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
   c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Come fare

Come previsto dalla nuova normativa, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'esercizio o è situato l'impianto.
A partire dal 14/12/2017 è operativa la piattaforma regionale AccessoUnitario, portale sviluppato dalla Regione Emilia-Romagna.

Si ricorda che per accedere in modalità digitale è necessario:

  • registrarsi sul sistema di riconoscimento SPID;
  • disporre di un certificato di firma digitale o attribuire procura speciale ad un soggetto registrato e in grado di firmare digitalmente;
  • avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per lo scambio di comunicazioni e ricevute con gli Enti; 
N.B: Nei casi di malfunzionamento del sistema telematico, è comunque possibile inviare la documentazione tramite PEC: suap@pec.cspietro.it.

Cosa serve

Tutta la documentazione da allegare sarà elencata, a seconda del procedimento scelto, nel sistema regionale AccessoUnitario.

In particolare, l’impianto deve:

  • essere localizzato in una zona nella quale è consentito lo svolgimento dell’attività di distributore di carburanti in base agli strumenti urbanistici vigenti ed essere conforme alle norme e alle prescrizioni in materia edilizia;
  • rispettare le disposizioni in materia di prescrizioni fiscali, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia-Romagna emanate ai sensi del D.Lgs. 32/1998;
  • rispettare le prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendi;

Cosa si ottiene

Per le modifiche soggette a segnalazione (SCIA) o comunicazione, non è previsto il rilascio di nessun atto di assenso, mentre per i nuovi impianti e le ristrutturazioni totali è previsto il rilascio di Autorizzazione Unica.

Anche l'avvio di attività del gestore è soggetta a sola Segnalazione Certificata di inizio attività pertanto non è previsto il rilascio di nessun atto di assenso.

Tempi e scadenze

Quando è richiesta Autorizzazione Unica essa sarà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda Unica (al netto di eventuali sospensioni del procedimento).

In caso di richiesta di collaudo, la Commissione si riunirà entro 90 giorni dalla data di richiesta.

Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti sono effettuate da apposita Commissione, al momento del collaudo prima della messa in esercizio dell'impianto e ogni 15 anni durante il suo esercizio, salvo che in questo periodo di tempo non vengano apportate modifiche per le quali è previsto nuovo sopralluogo.

Costi

Per le comunicazioni e Segnalazioni Certificate inizio Attività non sono previsti né oneri di istruttoria né marche da bollo.

Per l'Autorizzazione Unica sono previsti:

  • N.2 marche da bollo da 16.00 € pagate in modalità virtuale, attraverso pagoPA.
  • competenze di altri Enti che saranno inviate direttamente al richiedente a conclusione del procedimento
ATTENZIONE: ad oggi , la nuova piattaforma regionale non gestisce completamente la segnalazione dei diritti e degli oneri. E' necessario quindi verificare sempre se sono dovuti pagamenti nelle pagine dedicate alle varie tipologie di procedimento.

Accedi al servizio

Presentando l'istanza tramite il portale regionale Accesso Unico

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Oppure puoi chiedere maggiori informazioni a questo ufficio:

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954169
Telefono: +39 051 6954359
Telefono: +39 051 6954131
Telefono: +39 051 6954149

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

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Ultimo aggiornamento: 21/03/2024, 16:58

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