Per informazioni relative alla localizzazione delle antenne per la telefonia mobile, segnaliamo il sito dedicato dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente (ARPA).
Le singole fattispecie procedurali sono definite dagli artt. 87 e segg. del D.Lgs. 259/2003 sulla base delle caratteristiche degli impianti e/o del tipo di variazioni da cui gli stessi sono interessati (potenza, eventuale presenza di infrastrutture preesistenti, dimensioni degli impianti radianti).
A seconda del ricorrere o meno di tali caratteristiche, la normativa vigente prevede l'assoggettabilità della procedura a fattispecie diversamente regolate, per cui, ad esempio, per l'installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt sarà necessario l'inoltro di un' istanza ed il rilascio da parte del SUAP di un provvedimento autorizzativo entro 90 giorni dall'avvio del procedimento.
Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha posto particolare attenzione agli interventi destinati allo sviluppo della banda larga, prevedendo apposite procedure semplificative (vedi art. 87 bis del citato D.Lgs. 259/2003).
Rilascio dell'autorizzazione degli impianti di telefonia mobile
L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Suap del Comune in cui l'impianto collocato.
Le valutazioni effettuate in sede di rilascio dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 30/2000, ricomprendono anche la valutazione sui possibili impatti relativi al paesaggio e al patrimonio storico, culturale e ambientale.
L'autorizzazione è rilasciata a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare: Tale programma, di norma, è presentato entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento e comunque attraverso la pubblicazione su un quotidiano ad ampia diffusione locale, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio
dall'installazione dell'impianto.
Il Programma annuale, oltre a indicare la localizzazione puntuale degli impianti può individuare altresì le aree circoscritte, di ampiezza non superiore a 150 metri di raggio dal punto ottimale di collocazione dell'impianto, dove il gestore, per garantire il servizio secondo gli standard stabiliti dalla concessione ministeriale, prevede di installare gli impianti.
L'autorizzazione pertanto riguarda solo gli impianti localizzati in siti puntuali.
Per le aree circoscritte, il Comune valuta la compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale, demandando al rilascio dell'autorizzazione l'applicazione delle procedure previste al comma 6, dell'art. 8 della legge regionale n. 30/2000
La pubblicizzazione è dovuta solo per le localizzazioni puntuali dei nuovi impianti.
Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici come individuati dalla Regione. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione del Programma, una volta acquisiti i pareri dell'ARPA e dell'Azienda USL, nonchè il titolo edilizio, ove richiesto.
Decorso il termine di 90 giorni, senza che sia stato adottato un provvedimento espresso, la domanda deve intendersi accolta. La procedura descritta si applica, in via analogica, all'installazione degli impianti con sistema DVB-H, sino a quando non sia dettata una disciplina specifica.
Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000).
La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree sopra indicate avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico-architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.
AUTORIZZAZIONE DI SINGOLE INSTALLAZIONI
Qualora non sia stato possibile prevedere l'installazione nell'ambito del Programma annuale, il gestore può motivatamente richiederne l'autorizzazione per il rilascio della quale si applicano le procedure autorizzative previste, ad eccezione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui al D.Lgs. 259/2003.
Deve comunque essere rispettato il termine massimo previsto dal DPR 160/2010 (90 giorni).
Durante il periodo di esame e approvazione del programma annuale non è possibile presentare domande relative a singole installazioni.
Fanno eccezione le domande di autorizzazione relative ad impianti collocati nell'ambito di aree di ricerca per le quali è già espresso il parere di compatibilità urbanistico-edilizia ed ambientale.
Le opere, o le modifiche agli impianti, devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento abilitatorio, in accordo con l'art. 87 comma 10 del DLgs. 259/2003.
Il Gestore è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta messa in funzione dell'impianto, al SUAP e contestualmente ad ARPA, corredata di documentazione fotografica.
In caso di riconfigurazione di impianti esistenti l'iter autorizzativo è immutato Comunicazione/autorizzazione di modifiche di impianti di telefonia mobile precedentemente autorizzati.
La modifica, non sostanziale, di un impianto già autorizzato può essere realizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione di tali modifiche al Comune e all'ARPA, purchè la modifica non determini un incremento del campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere ovvero, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Comune, valutando la modifica come sostanziale, non richieda di assoggettare a nuova autorizzazione tale intervento di modifica.
Possibilità di ricorso
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo.
L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).