Impianto di distribuzione di carburante - Installazione nuovo impianto

  • Servizio attivo

L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti necessita di autorizzazione da parte del Comune

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A chi è rivolto

Ai soggetti interessati.

Descrizione

Gli imprenditori che intendono aprire un nuovo impianto di distribuzione di carburanti pubblico o privato, devono richiedere l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio al Comune, ad esclusione di:

  • impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade
  • impianti utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di pubbliche amministrazioni
  • serbatoi-erogatori fuori terra installati presso attività produttive (o 'imprese industriali o artigianali' ) destinati al rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada.
I nuovi impianti ad uso pubblico devono essere dotati almeno dei prodotti benzina, gasolio ed di un terzo carburante scelto fra metano o GPL, oltre al servizio self-service pre-pagamento.

Tutti i nuovi impianti devono essere dotati delle attrezzature previste dal punto 2.1 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 355/2002, come modificata con Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna n. 208/2009.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo a seguito della conclusione positiva del procedimento di richiesta del titolo edilizio e dei pareri necessari all'intervento.
A lavori ultimati, è necessario presentare domanda di collaudo e può essere contestualmente richiesta domanda di esercizio provvisorio per poter esercitare l'attività in attesa del sopralluogo della Commissione Collaudo.

Le autorizzazioni non sono sottoposte a termine, ma l'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n.32/1998 prevede che gli impianti siano sottoposti a verifica sull'idoneità tecnica ogni 15 anni, ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

In caso di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata apposita notifica direttamente al SUAP competente per territorio al fine di dichiarare la sussistenza ed il rispetto dei requisiti igienico-sanitari per la vendita o la somministrazione di alimenti. Il SUAP provvede a inviare telematicamente la notifica sanitaria all'AUSL competente, la quale effettua i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.

Nota
Si intendono "Impianti ad uso privato" tutte le attrezzature fisse o mobili situate in spazi all'interno di stabilimenti e cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione. A questi impianti è vietato cedere carburanti a terzi.

Come fare

La presentazione dell'istanza avviene tramite piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa serve

Quanto richiesto sulla piattaforma Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa si ottiene

L'autorizzazione ad installare un nuovo impianto di distribuzione carburanti.

Tempi e scadenze

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione necessaria al Suap competente.

Costi

Due (2) marche da bollo da Euro 16,00 di cui:
- una da allegare alla domanda;
- una da apporre sull'atto di autorizzazione;
oltre a diritti di segreteria e istruttori.

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Oppure chiedi maggiori informazioni qui:

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Vincoli

  • Disponibilità dell'area oggetto dell'intervento.
  • Conformità dell'area agli strumenti della pianificazione urbanistica e al R.U.E., alle prescrizioni fiscali di prevenzione incendi, di sicurezza sanitaria, ambientale e stradali, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici ed alle norme di indirizzo programmatico regionali.
  • Possesso dei requisiti morali per l'esercizio del commercio ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 59/2010 e della normativa antimafia.

Ulteriori informazioni

Il D.Lgs. n. 32/1998 prevede che il richiedente debba presentare al Comune sede del futuro insediamento, unitamente alla domanda di autorizzazione all'installazione e di ottenimento del permesso di costruire, copia del progetto e relazione tecnica illustrativa dello stesso, corredata da una analitica autocertificazione e da una perizia giurata (redatta da un ingegnere o altro tecnico iscritto all'Albo professionale).

L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni per la prevenzione antincendio.
Decorsi 90 giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego.
Tale termine è naturalmente destinato protrarsi qualora l'Amministrazione procedente chieda integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata.
L'impianto deve essere posto in esercizio entro il termine di 1 anno a decorrere dalla data di notifica del provvedimento autorizzatorio.
Esso può essere prorogato, per un massimo di 6 mesi, qualora venga richiesta la proroga almeno 1 mese prima della scadenza. Oltre tale termine possono essere accordate proroghe solo per documentate cause di forza maggiore.

Alla conclusione dei lavori l'interessato, contestualmente alla presentazione della comunicazione di fine lavori, deve presentare la richiesta di collaudo da parte dell'apposita Commissione (che viene convocata dal Suap) corredata della documentazione necessaria.

L'attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'esito positivo del collaudo effettuato di norma entro 3 mesi dalla richiesta e volto a verificare le rispondenze delle opere realizzate al progetto di massima. Il Comune, sentita la Commissione di collaudo, può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto alle condizioni dell'art. 10 del D.P.R. n. 420/1994. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento anticipato presso le competenti Amministrazioni.

I titolari delle autorizzazioni di impianti stradali di carburanti possono sospendere l'esercizio degli impianti, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a 6 mesi. II Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare un'ulteriore sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza.

Strumenti di tutela dell'interessato
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954131

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 18/04/2024, 11:03

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