Nel caso occorra apportare all'impianto di distribuzione carburanti una o più modifiche previste dal punto 2.2.1 dalla lettera b) alla lettera j) della Delibera del Consiglio Regionale 355/02, come modificata con Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna n. 208/2009, il titolare dell'autorizzazione deve, prima di iniziare i lavori, presentare il titolo edilizio e la richiesta dei pareri necessari all'intervento previsto.
Ultimati i lavori, contestualmente alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi quando necessario, deve presentare una comunicazione delle modifiche effettuate al Settore Attività Produttive e Commerciali.
Le comunicazioni di modifiche di cui ai punti d), e), g), h), j), devono essere accompagnate da un'asseverazione rilasciata da tecnico abilitato.
Non sarà rilasciato alcun atto finale.
Estratto Delibera del Consiglio Regionale 355/02 e ss.mm.
2.2 Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:
a) la variazione del numero di carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.