Impianto di distribuzione di carburante - Modifiche d'impianto di distribuzione carburanti

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Per apportare modifiche all'impianto occorre presentare una SCIA al Comune

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A chi è rivolto

Ai soggetti interessati.

Descrizione

Nel caso occorra apportare all'impianto di distribuzione carburanti una o più modifiche previste dal punto 2.2.1 dalla lettera b) alla lettera j) della Delibera del Consiglio Regionale 355/02, come modificata con Deliberazione dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna n. 208/2009, il titolare dell'autorizzazione deve, prima di iniziare i lavori, presentare il titolo edilizio e la richiesta dei pareri necessari all'intervento previsto.

Ultimati i lavori, contestualmente alla richiesta di Certificato Prevenzione Incendi quando necessario, deve presentare una comunicazione delle modifiche effettuate al Settore Attività Produttive e Commerciali.

Le comunicazioni di modifiche di cui ai punti d), e), g), h), j), devono essere accompagnate da un'asseverazione rilasciata da tecnico abilitato.
Non sarà rilasciato alcun atto finale.

Estratto Delibera del Consiglio Regionale 355/02 e ss.mm.

2.2 Modifiche degli impianti
1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero di carburanti erogati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
g) la installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;
j) la trasformazione dell'impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

Come fare

La presentazione dell'istanza avviene tramite piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa serve

Quanto richiesto sulla piattaforma Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa si ottiene

L'autorizzazione a modificare l'impianto di distribuzione carburanti.

Tempi e scadenze

Comunicazione immediata (art. 19 L. 241/90).

Accedi al servizio

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Oppure chiedi maggiori informazioni qui:

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Strumenti di tutela dell'interessato
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954131

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 18/04/2024, 11:03

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