l Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), all'art.216 recita: Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:
- La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- La seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.
Il testo unico, quindi, prevede che il ministero della Sanità elabori e tenga aggiornato un elenco delle lavorazioni insalubri e che i Comuni controllino i nuovi insediamenti e predispongano gli accorgimenti e cautele necessarie per il rispetto della legge.
Il Decreto del Ministero della Sanità 05.09.1994 introduce la nuova e più recente classificazione di cui all'art.216 del T.U.LL.SS. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito) ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Il soggetto interessato, 15 giorni prima dell'inizio dell'attività, deve comunicare al Comune se l'attività rientra nell'elenco delle industrie insalubri e relazionare sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica.
Il Comune, sentito il parere dell'ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria insalubre, notificando il risultato all'interessato.
E' di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l'ASL competente, vietare l'attività o assoggettarla a particolari cautele nell'interesse della salute pubblica.