Lavanderie - Lavanderie, lavaggio a secco, tintorie

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Impresa che esegue trattamenti di lavanderia

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A chi è rivolto

Ai titolari dell'impresa che esegue trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini, indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Descrizione

Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue trattamenti di lavanderia, pulitura chimica a secco e ad umido, tintoria, smacchiatura, stireria, follatura e affini, indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

Come fare

L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune presso il quale l'impresa ha sede legale.
Presso il SUAP devono essere depositate, se del caso, le domande di autorizzazione allo scarico e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
La segnalazione certificata di inizio attività ha effetto dal momento del deposito.

È possibile svolgere la pratica sul portale regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Le procedure presenti su SUAPBo sono le seguenti:

Avvio attività/subentro
- Aprire l'attività di lavanderia a gettone;
- Subentrare nell'attività di lavanderia a gettone;
Gestione attività
- Comunicare la trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/trasferimento della sede legale/modifica del legale rappresentante dell'attività di lavanderia a gettone;
Cessazione
- Comunicare la cessazione dell'attività di lavanderia a gettone.

Cosa serve

Requisiti professionali
Per l'esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di 1 anno;
b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
- 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
- 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
- 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;

Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale sopra specificata, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

Requisiti oggettivi
- Lavanderia a secco e pulitintolavanderie con ciclo chiuso e emissioni in atmosfera
gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse le pellicce) a ciclo chiuso e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 e 275 del DLgs n° 152/06.
- autorizzazione allo scarico
- Per gli scarichi idrici: ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 227/2011, gli scarichi di acque reflue provenienti da lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, sono assimilabili agli scarichi civili.
Pulitura a secco è necessario, inoltre, ottenere l'autorizzazione allo scarico in base al D.Lgs. n. 152/2006 e del Regolamento comunale di fognatura e classificare l'azienda nelle aziende insalubri ai sensi del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994.
-matrice rumore: ai sensi di quanto disposto dalla DGR 2 febbraio 2004 n. 9-11616 le lavanderie a secco in quanto attività artigianali che forniscono servizi direttamente alle persone, sono escluse dalla presentazione della documentazione di impatto acustico. Tuttavia i titolari dell' attività sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico.
Le lavanderie non a carattere artigianale sono tenute alla presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico abilitato. 
- essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;

Requisiti soggettivi
- essere iscritto al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani;
- essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare, essere in grado di dichiarare la non sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del d.lgs 159/2011 e degli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.

Cosa si ottiene

L'autorizzazione a svolgere l'attività.

Tempi e scadenze

Non sono indicati tempi

Costi

Non sono previsti oneri per il deposito della SCIA.
Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti istruttori, per la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di scarico, quando sono necessarie.

Accedi al servizio

Puoi svolgere la pratica sul portale regionale Accesso Unitario

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Oppure chiedere maggiori informazioni all'ufficio competente

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Possibilità di ricorso
La SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).

FAQ - Approfondimenti
STIRERIA - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulla nomina del responsabile tecnico

La nomina di un responsabile tecnico, secondo la normativa vigente, è necessaria anche per le imprese che intendono svolgere la sola attività di stireria, salvo naturalmente il caso in cui l'attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l'ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.
E' questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 29 gennaio 2015, Prot. 18008, in risposta ad un quesito in ordine al riconoscimento dei requisiti ai fini della nomina del responsabile tecnico per l'attività di stireria - tintolavanderia. La giustificazione si ricava dalla lettura “combinata” degli articoli 2 e 4 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (che ha introdotto la disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), del comma 1-bis, dell'art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010 e del secondo comma dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954169
Telefono: +39 051 6954359
Telefono: +39 051 6954131
Telefono: +39 051 6954149

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024, 13:59

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