Liquidazione merci, saldi, vendite promozionali, vendite sottocosto

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Effettuare vendite di liquidazione merci, saldi, vendite promozionali, vendite sottocosto

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A chi è rivolto

Agli operatori economici e a tutti i soggetti interessati all’effettuazione di vendita di liquidazione merci, saldi di fine stagione, vendite promozionali e vendite sottocosto.

Descrizione

Liquidazione merci
La liquidazione delle merci può essere effettuata dai titolari di attività di commercio in sede fissa o su aree pubbliche nei seguenti casi:                     

  • chiusura dell'attività commerciale - durata della liquidazione: 13 settimane
  • cessione di azienda per compravendita o affittanza - durata della liquidazione: 13 settimane
  • trasferimento dell'azienda in altro locale - durata della liquidazione: 6 settimane
  • modifiche strutturali dei locali o delle attrezzature - durata della liquidazione: 6 settimane
Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, non possono avvenire nel mese di dicembre.

È obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.

La comunicazione di liquidazione merci deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio della liquidazione, come descritto nel modulo di comunicazione che segue.

Vendite di fine stagione - Saldi
Riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.

I saldi (o vendite di fine stagione) possono essere effettuati - su tutto il territorio nazionale- solo in due periodi dell'anno, con le seguenti decorrenze:
- Periodo invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per sessanta giorni;
- Periodo estivo: dal primo sabato del mese di luglio per sessanta giorni.

E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.

Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.

Vendite promozionali
Possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e, contrariamente a quanto stabilito per le vendite di liquidazione, non vanno segnalati motivi che giustificano la vendita promozionale.

Vendite sottocosto
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Prevedono la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

Come fare

I procedimentI di vendita di liquidazione merci e di vendita sottocosto devono essere avviati unicamente in forma telematica tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina); non occorre alcuna comunicazione al comune per l’effettuazione dei saldi di fine stagione e delle vendite promozionali.

Cosa serve

Modulistica e documentazione da allegare, nel caso di vendita di liquidazione merci e di vendita sottocosto, sono presenti sulla piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa si ottiene

La possibilità di effettuare vendita di liquidazione merci e di vendita sottocosto.

Tempi e scadenze

In caso di vendita di liquidazione la relativa comunicazione va presentata al comune almeno 15 giorni prima dell’inizio e la durata della medesima varia a seconda della tipologia di vendita di liquidazione che si intende effettuare; in caso di vendita sottocosto la relativa comunicazione va presentata al comune almeno 10 giorni prima dell’inizio.

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Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

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Contatti

Telefono: +39 051 6954359

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

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Ultimo aggiornamento: 17/04/2024, 11:16

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