Per eventuali interventi in sanatoria ammessi dalla normativa edilizia e urbanistica vigente occorre far riferimento al disposto della Legge n. 23/2004.
Scadenza, validità
Il termine per l'inizio dei lavori nopn può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti prevision iturbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel ternie prestabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non aconra eseguite.
Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.