In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
Per le sole attività di categoria C) : Il cd. "CPI" non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma solo il risultato del controllo effettuato dal Comando. Non ha validità temporale e assume la valenza di " attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti anticendio".
Il rinnovo periodico di conformità antincendio è effettuato dall'interessato ogni 5 anni mediante dichiarazione da presentare direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.