Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
- assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati solo i figli comuni alla coppia).
Sei (6) mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la proposizione della domanda di divorzio
L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale., può contenere un assegno periodico di mantenimento/divorzile Nell'accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.