Gli artigiani e le imprese artigiane aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985 (Legge Quadro per l'artigianato) sono tenuti a iscriversi nell'Albo Imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio.
Per attività nel settore alimentare si intende la produzione e la vendita di generi alimentari nei locali di produzione.
La vendita dei propri prodotti nei locali annessi alla produzione non comporta la necessità di possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti.
L'attività artigianale svolta nel settore alimentare deve rispettare:
- i requisiti di igiene fissati dalla normativa per coloro che si occupano della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti;
- le vigenti normative in materia edilizia e ambientale.
- essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.
Le regole che disciplinano l'attività dei laboratori alimentari prevedono:
1 ) la possibilità di vendita al minuto dei propri prodotti esclusivamente presso la sede produttiva e senza mettere a disposizione arredi ed attrezzature particolari per agevolare il consumo sul posto;
2 ) qualora la vendita al minuto avvenga in sedi diverse (non è considerata tale la consegna a domicilio), oppure si vendano beni diversi da quelli prodotti dovrà essere osservata la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa;