Apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini
L'esercente l'attività di somministrazione è abilitato all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo e all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni.
L'esercente può, inoltre, installare ed effettuare giochi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo, con le modalità stabilite dal Comune, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuano tali attività non soggette ai criteri di programmazione comunale.
Orari di apertura e chiusura
Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, si segnala che in base all'art. 31 del D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, gli esercizi di somministrazione non sono più soggetti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.
Tabella prezzi
Gli esercenti sono invece ancora tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 14/2003, in merito alla pubblicità dei prezzi dei prodotti.
In base a tale norma l'obbligo per gli esercenti è assolto mediante l'esposizione all'interno del locale di una apposita tabella, e per quanto concerne i prodotti dell'attività di ristorazione, anche con l'esposizione di una tabella all'esterno del locale o comunque leggibile dell'esterno.
Disposizioni particolari
Distributori automatici. Sono soggetti a SCIA anche distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Sono disciplinate da apposite normative specifiche e non dalla L.R. n. 14/2003 le attività di agriturismo e di turismo rurale, somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nelle strutture ricettive in occasione di manifestazione e convegni organizzati; somministrazione da parte di circoli privati; esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, Bed & breakfast.
Non devono richiedere, nessuna autorizzazione, né devono depositare una SCIA, gli ospedali, le case di cura, le case per esercizi spirituali, gli asili infantili, le scuole, le case di riposo, le caserme, gli stabilimenti delle forze dell'ordine, le strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno che intendono svolgere direttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro.
Normativa
Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14