Somministrazione e laboratori alimentari - Segnalazione Certificata Inizio Attività per apertura nuovo pubblico esercizio/trasferimento

  • Servizio attivo

Apertura di nuovo pubblico esercizio o trasferimento in altri locali

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A chi è rivolto

Agli operatori economici e a tutti i soggetti interessati ad avviare/trasferire un’attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande.

Descrizione

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita di alimenti e bevande, non alcooliche e alcooliche di qualsiasi gradazione, per il loro consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati.

L'attività è soggetta alla disciplina contenuta nella L.R. Emilia-Romagna 14/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e nei regolamenti dei singoli Comuni, e nelle norme nazionali in materia di somministrazione (legge 287/1991, d.lgs 59/2010).

Come stabilito dal DLgs 147/2012, a modifica ed integrazione del Dlgs 59/2010, le richieste di apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività.

Occorre infine presentare la notifica ai fini della registrazione ASL.

Come fare

il procedimento (SCIA) deve essere avviato unicamente in forma telematica tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina); occorre presentare anche notifica sanitaria ai fini della registrazione ASL.

Cosa serve

Modulistica e documentazione da allegare sono presenti sulla piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina); possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi e professionali.

Requisiti soggettivi
I titolari degli esercizi di somministrazione devono essere, infatti, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art.71 del d.lgs n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (1). I requisiti professionali devono essere posseduti sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale:

  • Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
  • Essere in possesso dei requisiti morali e professionali (vedi Requisiti per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa);
  • Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento;
  • Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene degli alimenti edei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
Requisiti oggettivi
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve, inoltre, essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi e, qualora sia realizzata in esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità dei locali.

I locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti di sorvegliabilità stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.

Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di somministrazione sono indicate nel Regolamento comunale edilizio e dal Regolamento comunale di Igiene, Sanità pubblica e Veterinaria.

Cosa si ottiene

Avviare/trasferire un’attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande

Tempi e scadenze

Decorrenza immediata dalla data di presentazione della SCIA.

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Oppure chiedi maggiori informazioni qui:

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini
L'esercente l'attività di somministrazione è abilitato all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo e all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone, sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni.

L'esercente può, inoltre, installare ed effettuare giochi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo, con le modalità stabilite dal Comune, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuano tali attività non soggette ai criteri di programmazione comunale.

Orari di apertura e chiusura
Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, si segnala che in base all'art. 31 del D.L. n. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, gli esercizi di somministrazione non sono più soggetti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio.

Tabella prezzi
Gli esercenti sono invece ancora tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 14/2003, in merito alla pubblicità dei prezzi dei prodotti.

In base a tale norma l'obbligo per gli esercenti è assolto mediante l'esposizione all'interno del locale di una apposita tabella, e per quanto concerne i prodotti dell'attività di ristorazione, anche con l'esposizione di una tabella all'esterno del locale o comunque leggibile dell'esterno.

Disposizioni particolari
Distributori automatici. Sono soggetti a SCIA anche distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati. In questo caso è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Sono disciplinate da apposite normative specifiche e non dalla L.R. n. 14/2003 le attività di agriturismo e di turismo rurale, somministrazione alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nelle strutture ricettive in occasione di manifestazione e convegni organizzati; somministrazione da parte di circoli privati; esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione, Bed & breakfast.

Non devono richiedere, nessuna autorizzazione, né devono depositare una SCIA, gli ospedali, le case di cura, le case per esercizi spirituali, gli asili infantili, le scuole, le case di riposo, le caserme, gli stabilimenti delle forze dell'ordine, le strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno che intendono svolgere direttamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro.

Normativa
Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954359

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 17/04/2024, 12:29

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