Per ottenere una rivendita dei generi di monopolio occorre presentare domanda redatta in carta semplice all'ufficio regionale di AAMS competente per territorio entro il primo trimestre di ogni anno.
La domanda per l'apertura di rivendite speciali e la domanda per la richiesta dei patentini, va presentata su carta da bollo del valore corrente.
La richiesta deve contenere le generalità del richiedente l'individuazione del locale da destinare a rivendita, specificandone l'esatta ubicazione.
Nella domanda deve essere anche indicata, ove possibile, l'ubicazione delle 3 tabaccherie più vicine, precisandone il numero identificativo (rilevabile nell'apposita insegna a “T”) e il comune di ubicazione delle stesse. Sulla base di tale domanda, l'ufficio regionale, qualora lo ritenga opportuno, procede al rilascio della licenza, provvedendo all'assegnazione della nuova tabaccheria nel seguente modo:
Comune con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti, tramite un concorso riservato a particolari categorie di persone e nell'ordine:
- profughi già intestatari di analoga licenza nei territori di provenienza;
- invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate;
- decorati al valor militare, altri profughi riconosciuti tali, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro
A parità di titoli, viene preferito chi ha il maggior numero di familiari a carico, ed, in caso di ulteriore parità, chi ha proposto il locale riconosciuto più idoneo.
I relativi avvisi sono resi pubblici mediante affissione presso l'albo dell'ufficio regionale e quello del Comune dove viene aperta la tabaccheria.
Qualora le suddette gare diano esito negativo, l'Amministrazione procede all'assegnazione della rivendita, al miglior offerente, sulla base della somma stabilita da un'apposita Commissione. Il relativo avviso verrà reso pubblico con le suddette modalità.
Maggiori informazioni si possono trarre dal sito
http://www.aams.itRequisiti soggettiviSecondo la legge 1293/1957, non può gestire una rivendita, chi:
1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;
2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunità europee;
3) sia inabilitato o interdetto;
4) sia stato dichiarato fallito fino a che non ottenga la cancellazione dal registro dei falliti;
5) non sia immune da malattie infettive o contagiose;
6) abbia riportato condanne:
a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;
b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorchè, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;
d) per contrabbando, qualunque sia la pena, inflitta;
7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino;
8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta, estinzione del reato;
9) sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.
9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative).
Requisiti oggettiviLe rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione può consentire la presenza, nella rivendita, di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 28 della legge n. 1293/1957 ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il coadiutore ed gli assistenti devono essere provvisti dei requisiti morali di cui agli art. 6 e 7 della legge 1293/1957.
Distanza tra i punti venditaa) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200
b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250
c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300 d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200
In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite esistenti (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti).
Nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ispettorato Compartimentale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
La misurazione della distanza intercorrente tra il locale proposto e quello in cui funziona la più vicina rivendita deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve.