Per commercio presso il domicilio del consumatore s'intende la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori.
Se il titolare dell'attività intende avvalersi per l'esercizio di detta attività di incaricati deve rilasciare loro un tesserino di riconoscimento, comunicarne l'elenco all'Autorità di Pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e ne risponde agli effetti civili dell'attività.
L'esercente il commercio e gli eventuali incaricati devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 commi 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. n.59/2010.
Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonchè del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita presso il domicilio del consumatore.
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Alle vendite si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 206/2005, Codice del consumo. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento sopra descritte.