Il commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione è una forma speciale di vendita al dettaglio, che può essere avviata previo deposito presso il SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Il D.Lgs 114/98, che disciplina l'attività di commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, prevede il divieto di inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta e stabilisce che è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 71 del d.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve presentare anche la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di agenzia d'affari.
Alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione si applicano altresì le disposizioni del Codice del consumo di cui al d.Lgs. n. 206/2005.
Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.