Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

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Il commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione è una forma speciale di vendita al dettaglio

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A chi è rivolto

A tutti i soggetti interessati ad avviare un’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

Descrizione

Il commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione è una forma speciale di vendita al dettaglio, che può essere avviata previo deposito presso il SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Il D.Lgs 114/98, che disciplina l'attività di commercio per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, prevede il divieto di inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta e stabilisce che è consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 71 del d.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio della vendita al dettaglio.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza deve essere consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve presentare anche la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di agenzia d'affari.
Alle vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione si applicano altresì le disposizioni del Codice del consumo di cui al d.Lgs. n. 206/2005.

Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Come fare

Il procedimento (SCIA) deve essere avviato unicamente in forma telematica tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa serve

Modulistica e documentazione da allegare sono presenti sulla piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Nella SCIA deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs 59/2010 e il settore merceologico di appartenenza dell'attività.
Se l'attività attiene al settore merceologico alimentare l'esercente deve essere in possesso dei requisiti sia morali di cui ai commi 1, 3, 4, 5 dell'art. 71, sia professionali di cui al comma 6 dello stesso articolo.
In questo caso è richiesta inoltre la registrazione dell'attività presso il dipartimento di sanità pubblica dell'AUSL competente per territorio.
La registrazione dell'attività avviene previo deposito al SUAP competente di una notifica sanitaria nella quale è dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, dalla normativa sanitaria, in riferimento alla specifica attività.

Requisiti soggettivi
Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010 e, nel caso del commercio alimentare, anche dei requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo.

Cosa si ottiene

Avviare un'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione.

Tempi e scadenze

Decorrenza immediata dalla data di presentazione della SCIA.

Accedi al servizio

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Oppure chiedi maggiori informazioni qui:

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954359

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 17/04/2024, 14:31

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