Controlli
Una volta messi in esercizio, secondo le procedure prima descritte, gli ascensori/montacarichi/le piattaforme per disabili vanno sottoposti a verifiche periodiche con cadenza biennale da parte di:
- Azienda USL competente per territorio ovvero
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale laddove le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, abbiano attribuito a essa questa competenza;
- Ispettorati del Ministero del Lavoro per gli ascensori e montacarichi degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole;
- Organismi notificati;
L'esito delle verifiche va riportato in un apposito verbale da conservare nel libretto dell'impianto e trasmesso al Suap territorialmente competente solo nel caso di esito negativo.
Il verbale negativo produce, da parte dell'amministrazione pubblica locale, un provvedimento di fermo dell'impianto che potrà essere rimesso in esercizio solo a esito positivo di successiva verifica straordinaria, con cui venga accertata l'eliminazione delle irregolarità precedentemente rilevate. Devono essere effettuate verifiche straordinarie anche per le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione.
Gli oneri per l'esecuzione delle operazioni di verifica sono a carico dei proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
La manutenzione è obbligatoria. Il manutentore rimane il primo responsabile del regolare e sicuro funzionamento dell'impianto. I compiti affidati a questa figura sono praticamente uguali a quelli già prevista dall'art.19 del D.P.R. n.1497/1963; in particolare consistono nel provvedere periodicamente:
- a verificare i dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici, compresi quelli delle porte dei piani e delle serrature;
- a verificare lo stato delle funi e delle catene alla pulizia e lubrificazione delle parti;
Almeno ogni sei mesi il manutentore deve, inoltre, effettuare i seguenti controlli, annotandone i risultati sull'apposito libretto dell'impianto:
verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verificare minutamente gli elementi portanti (funi, catene e loro attacchi);
- verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra;
Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione di parti rotte o usurate e provvede a interrompere il funzionamento dell'impianto nel caso rilevi la presenza di un pericolo.
La manutenzione può essere effettuata solo da persone o personale di ditta specializzata munito di Certificato di abilitazione rilasciato secondo la procedura precedentemente in atto (D.P.R. n. 1767/1951, art. 6, 7, 8 e 9) e da operatore comunitario con specializzazione equivalente.
Il libretto di impianto che deve essere messo a disposizione all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o in caso di controlli, deve contenere anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, gli esiti delle visite di manutenzione.
Possibilità di ricorsoLa SCIA e la DIA sono atti di iniziativa privata e, quindi, non direttamente impugnabili dinnanzi al giudice amministrativo. L' interessato può, però, sollecitare l'Amministrazione ad effettuare verifiche ed eventualmente ad adottare atti di divieto di prosecuzione dell'attività e, in caso di inerzia, può esperire ricorso al TAR per chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere (vd. art. 19, comma 6 ter, L.n. 241/90 ed art. 31, commi 1, 2 e 3 Dlgs. n. 104/2010).