L'articolo 7 della legge 248/2006 ha abilitato nuovi soggetti (oltre ai notai) all'autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati.
I soggetti abilitati all'autentica delle sottoscrizioni sono quindi:
- i notai
- gli uffici comunali
- gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.)
- gli uffici della motorizzazione civile
- i titolari degli studi di consulenza automobilistica e delegazioni ACI che hanno attivato lo Sportello Telematico dell'Automobilista (STA)
L'atto di vendita, di norma, deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà e deve procedere alla firma l'intestatario del veicolo o di altro bene mobile registrato, che intende venderlo, o l'erede. In caso di aziende o altre persone giuridiche, la firma viene apposta dal legale rappresentante o dal liquidatore o dal curatore fallimentare, in questi casi è opportuno mostrare indonea documentazione attestante la condizione.
Il documento deve essere compilato nelle sue parti (es. dati anagrafici del venditore, acquirente) a cura e resposanbilità dell'interessato: l'ufficio comunale provvede solo all'autenticazione della firma del venditore.
Per informazioni relative all'entità delle imposte o per alcuni casi particolari chiedere informazioni agli uffici del PRA o agli uffici dell'ACI.