Il cittadino può dichiarare il trasferimento all'estero direttamente al Consolato italiano di competenza, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione allo Sportello Dedicato Anagrafe del Comune. Il cittadino ha comunque in entrambi i casi l'OBBLIGO di presentarsi entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
1) Se entro 90 giorni dall'arrivo all'estero la richiesta di iscrizione all'AIRE viene presentata direttamente al Consolato, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons 01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso al protocollo generale del Comune
2) Se la dichiarazione di trasferimento della residenza all'estero e la richiesta di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene resa allo Sportello dedicato Anagrafe del Comune, il cittadino, una volta trasferitosi all'estero, dovrà comunque recarsi presso il Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (APR) e l'iscrizione all'AIRE, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni lavorativi dal ricevimento da parte del Consolato del modello consolare (Cons. 01). Se entro un anno dalla dichiarazione resa dal cittadino al Comune lo stesso Comune non riceve dal consolato la richiesta di iscrizione all'AIRE, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.