È possibile esercitare l'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio congiuntamente nei medesimi locali, ma il conteggio della superficie di vendita per la classificazione dell'attività come esercizio di vicinato, media o grande struttura è differente in relazione alla merceologia trattata, infatti:
1) per gli esercizi che commercializzano i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami;
la superficie di vendita al dettaglio è computata, e sempre che vi sia la compatibilità urbanistica-edilizia e di destinazione d'uso, nella misura di almeno il 50% della superficie lorda complessivamente utilizzata per la vendita all'ingrosso e al dettaglio quando questa non sia superiore a 5.000 mq. La parte di superficie eccedente le succitate dimensioni viene considerata esclusivamente come superficie per la vendita al dettaglio.
Pertanto, nel caso di esercizio di vicinato, la superficie di vendita risultante dall'applicazione del precitato computo, non deve superare mq 250.
Al fine di potersi avvalere di tale conteggio della superficie di vendita è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'impegno d'obbligo, che costituisce parte integrante della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da parte dell'operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.
Nel caso di computo della superficie di vendita secondo tali modalità, non risultano applicabili le disposizioni di cui alla Deliberazione di C.R.E.R. n° 344/2002 (merci ingombranti).
2) per gli esercizi che commercializzano prodotti diversi da quelli elencati al precedente punto 1) l'intera superficie è computata come superficie di vendita al dettaglio.