Disposizioni particolari
L'impresa artigiana può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti.
L'azienda agricola è tenuta, invece, ad inviare esclusivamente una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
L'inizio dell'attività di commercio di cose antiche o usate di pregio sia al minuto che all'ingrosso, come previsto dall'art. 126 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). E' inoltre obbligatoria la tenuta del registro dei beni usati oggetto di compravendita da vidimarsi presso l'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune.
Per il commercio di cose usate “prive di valore o di valore esiguo”(di valore non superiore ad € 250,00) non c'è l'obbligo di tenuta del registro dei beni usati.
Per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore e richiederne la vidimazione del registro di compravendita.
L'operatore che intenda vendere sia all' ingrosso che al dettaglio ha facoltà di utilizzare un unico sito per le due attività, ma è tenuto ad utilizzare aree del sito separate per l'ingrosso e il dettaglio, in modo da mettere il potenziale acquirente in condizione di individuare chiaramente le zone del sito desinate alle due attività.
Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare e di utilizzo di un locale deposito in proprio, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della “Notifica” ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG. CE 852/2004 e della Determina della regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008. Tale presentazione può avvenire soltanto ad ultimazione dei lavori all'interno dei locali adibiti a deposito in proprio, compreso l'allestimento di tutti gli arredi e l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.