Commercio elettronico

  • Servizio attivo

Per commercio elettronico s'intende l'attività commerciale esercitata tramite la rete internet

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A chi è rivolto

A chiunque intraprenda l'attività di commercio elettronico risiedendo nel Comune

Descrizione

Con "forme speciali di vendita" si intendono quelle attività commerciali che non vengono esercitate nei negozi tradizionali (vendita negli spacci interni, tramite distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, a domicilio e commercio elettronico).

Per commercio elettronico s'intende l'attività commerciale esercitata tramite la rete internet con l'utilizzo di un sito web (e-commerce), e svolta nei confronti di un consumatore finale (nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali in materia di commercio elettronico, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 70 del 2003 ed alla disciplina in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 59 del 2010).

Come fare

L'avvio dell'attività è subordinato alla presentazione al SUAP del Comune di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'attività, oggetto della segnalazione, può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

utte le pratiche devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica al SUAP del Comune. Non si accettano più pratiche in forma cartacea.
La richiesta va presentata tramite il piattaforma regionale Accesso Unitario (vedi sezione "Accedi al servizio" di questa pagina).

Cosa serve

Nella Segnalazione al Comune l'interessato deve dichiarare, oltre al possesso dei requisiti morali ed, eventualmente, professionali, anche il sito web di riferimento Quest'ultimo deve essere riconducibile al soggetto che svolge effettivamente l'attività di vendita.

Se un esercente che ha già presentato la SCIA di cui sopra decide di attivare un nuovo sito internet  sarà sufficiente che presenti il medesimo modello per la variazione di sito web, segnalando che si tratta di aggiunta di nuovo sito web.

Cosa si ottiene

Una volta presentata la SCIA è possibile iniziare l'attività.

Tempi e scadenze

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti, il Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione.

Accedi al servizio

La richiesta va presentata tramite il piattaforma regionale Accesso Unitario

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Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ulteriori informazioni

Disposizioni particolari

L'impresa artigiana può legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento, vendere via web i propri prodotti.

L'azienda agricola è tenuta, invece, ad inviare esclusivamente una comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

L'inizio dell'attività di commercio di cose antiche o usate di pregio sia al minuto che all'ingrosso, come previsto dall'art. 126 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). E' inoltre obbligatoria la tenuta del registro dei beni usati oggetto di compravendita da vidimarsi presso l'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune.
Per il commercio di cose usate “prive di valore o di valore esiguo”(di valore non superiore ad € 250,00) non c'è l'obbligo di tenuta del registro dei beni usati.

Per il commercio di oggetti preziosi o metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati è fatto obbligo di munirsi di licenza del Questore e richiederne la vidimazione del registro di compravendita.

L'operatore che intenda vendere sia all' ingrosso che al dettaglio ha facoltà di utilizzare un unico sito per le due attività, ma è tenuto ad utilizzare aree del sito separate per l'ingrosso e il dettaglio, in modo da mettere il potenziale acquirente in condizione di individuare chiaramente le zone del sito desinate alle due attività.

Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare e di utilizzo di un locale deposito in proprio, l'inizio dell'attività è subordinato alla preventiva presentazione della “Notifica” ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del REG. CE 852/2004 e della Determina della regione Emilia Romagna n. 9223 del 01/08/2008. Tale presentazione può avvenire soltanto ad ultimazione dei lavori all'interno dei locali adibiti a deposito in proprio, compreso l'allestimento di tutti gli arredi e l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 051 6954169
Telefono: +39 051 6954359
Telefono: +39 051 6954131
Telefono: +39 051 6954149

Unità organizzativa responsabile

Ufficio SUAP e SUE

Piazza Venti Settembre, 3 - Castel San Pietro Terme (BO)

Ultimo aggiornamento: 19/03/2024, 15:38

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