Ai sensi della Delibera C. RER. n. 1253/1999 – PUNTO 1.6 (modificata dalle Deliberazioni C. RER. nn. 344/2002, 653/2005 e 155/2008), per le strutture con superficie di vendita fino a mq. 2500 quando le merci vendute sono classificate “ingombranti” e cioè non immediatamente amovibili e a consegna differita:
- concessionarie auto;
- legnami;
- materiali per l'edilizia;
- mobili;
La superficie di vendita viene computata al 10% della superficie di vendita.
La superficie eccedente i 2.500 mq. viene calcolata al 25%.
Per il computo della superficie di vendita con i criteri di cui sopra è obbligatoria la sottoscrizione da parte dell'operatore commerciale di un atto d'impegno d'obbligo, si veda modello allegato (vedi sezione "Documenti" di questa pagina), che costituisce parte integrante della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di apertura del negozio di vicinato o alla domanda di autorizzazione della media struttura di vendita.
Con tale atto l'operatore s'impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra indicate e a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate.